Contributo Annuo - ARI Vittorio Veneto

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Contributo annuo per i titolari di Autorizzazione Generale Classe A (unica)
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023 viene prevista una nuova modalità contributiva per le nuove autorizzazioni e per i rinnovi eseguiti a partire da tale data, anche tramite portale pagoPA.
In particolare:
  • per il conseguimento dell’A.G. di stazione di Radioamatore è ora dovuto il pagamento di un contributo una tantum pari a 50,00 euro da versare all'atto della dichiarazione (quindi sia in prima istanza che in fase di rinnovo) per l’intera durata di validità dell’Autorizzazione. Per le A.G. in corso di validità alla data di entrata in vigore del Decreto, rimane il contributo annuo di 5,00 euro fino alla loro naturale scadenza.
  • Per il conseguimento dell’A.G. di stazione ripetitrice automatica non presidiata è dovuto il pagamento del contributo annuo di 20,00 euro. Per le A.G. di stazione ripetitrice automatica non presidiata in corso di validità alla data di entrata in vigore del Decreto, i relativi titolari non sono tenuti all'obbligo di contribuzione fino all'eventuale rinnovo.
Il versamento di 5 € per le A.G. in corso di validità può essere effettuato con una delle seguenti modalità, preferibilmente a partire dal 1° di gennaio 2023 ed entro il 31 gennaio 2023:
  • Conto Corrente Postale n. 16082307
  • Bonifico bancario IBAN  IT55K 0760102 0000000 16082307
intestato a:
Tesoreria Provinciale dello Stato - Venezia
causale:
Contributo anno 2023 Radioamatore nom. IU3XXX (A.G. n. ........ - versamento al capo 18, capitolo 2569 art.6)
Nella causale è importante riportare sempre il vostro nominativo oltre che l'anno di riferimento, mentre il numero di Autorizzazione Generale e le altre informazioni posso anche essere omesse. Non è necessario inviare copia del versamento a Venezia. Le ricevute dei contributi annuali vanno conservate con cura perchè verranno richieste dal Ministero in sede di rinnovo decennale della Autorizzazione Generale.

Qual'ora il versamento sia eseguito in ritardo, va maggiorato dello 0,5% per ogni mese, o frazione di esso, trascorsi dal temine indicato. Pagamenti tardivi possono essere versati al massimo entro il 30 Giugno dell'anno di riferimento. Quindi questi sono gli importi da versare in caso di ritardo nel pagamento:
  • Febbraio    € 5,03
  • Marzo        € 5,05
  • Aprile        € 5,08
  • Maggio      € 5,10
  • Giugno      € 5,13

Per maggiori informazioni potete visitare il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ultimo aggiornamento 05 Dicembre 2023
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